Con la riforma Costituzionale del 2001, la gestione della Sanità è stata devoluta in larga parte alle Regioni.
L’articolo 117 della nostra Costituzione, oggi, stabilisce infatti che della tutela della salute si occupa lo stato centrale solamente per la parte che riguarda i cosiddetti LEA, livelli essenziali di assistenza, che devono sempre essere garantiti ovunque, per il mantenimento dei quali la Repubblica stabilisce il budget da attribuire alle singole Regioni.
Dall’altro lato, dunque, con tali linee di indirizzo le Regioni gestiscono autonomamente le strutture sanitarie, il personale ospedaliero, la medicina del territorio.
Negli anni, questo ha comportato che ogni Regione ha sviluppato più alcuni settori rispetto ad altri, oppure ha destinato dei fondi ad alcuni scopi specifici, ad esempio per formare centri di eccellenza in alcune branche della medicina.

Si sono create così delle notevoli differenze tra regione e regione, nella gestione delle strutture e della medicina del territorio.
Evidentemente, a cascata questo ha comportato anche che si sono create delle notevoli differenze tra le varie Regioni per quanto riguarda le coperture assicurative, che vengono gestite autonomamente dalle Aziende Sanitarie o centralmente dalla Regione stessa.
In particolare, proprio per quanto concerne le assicurazioni la Legge Gelli lascia ampio margine di decisione, prevedendo che “le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private devono essere provviste di copertura assicurativa o di altre analoghe misure per la responsabilità civile”. Viene dunque lasciata ampia libertà alle Aziende Sanitarie di decidere in che forma garantirsi, se con un’assicurazione oppure, ad esempio e come spesso accade, con un fondo interno destinato ai risarcimenti dovuti dagli errori medici.
Negli anni, dunque, abbiamo assistito al moltiplicarsi di soluzioni diverse da parte delle varie strutture: complice anche il fatto che il mercato assicurativo, nel settore sanitario, non è dei più floridi, vediamo oggi regimi di autoassicurazione completa in molte Regioni, e cioè casi in cui le Aziende non hanno nessuna copertura assicurativa esterna (fornita dalle Compagnie di assicurazione) e mettono solamente a bilancio dei fondi destinati al risarcimento dei pazienti, oppure dei regimi misti, nei quali vi sono delle coperture assicurative solo per i maxi sinistri, ad esempio con delle franchigie di mezzo milione di euro o anche di un milione di euro per ogni sinistro.
secondo dei recenti dati ISTAT, solo due Regioni in Italia hanno una copertura assicurativa abbastanza estesa, tale che per le strutture sanitarie non è necessario destinare un fondo specifico per i risarcimenti danni.
Questo ha delle ripercussioni dirette molto importanti sui medici, perché mentre una struttura assicurata è sicuramente in grado di pagare i risarcimenti, e dunque non ha interesse a riversare la responsabilità sui medici e sui sanitari, le aziende che sono in autoassicurazione spesso si trovano in deficit finanziario, e dunque purtroppo rischiano di avere la necessità concreta ed economica di “scaricare” la responsabilità e conseguentemente le cause in tribunale proprio sulle spalle dei medici e del personale sanitario.
Certamente si tratta di un vulnus importante e pericoloso, che andrebbe disciplinato in modo concreto ed in senso protettivo non solo per i pazienti danneggiati – già tutelati dalla legge Gelli – ma anche per i medici, per il personale e per gli ospedali che quotidianamente curano tutti noi.
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