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Il DECRETO COVID oggi alla Camera: si rinforza lo scudo penale?

Il DECRETO COVID oggi alla Camera: si rinforza lo scudo penale?

Il DL 44/2021, entrato in vigore il 1 aprile scorso, è in questi giorni all’esame del Parlamento, che deve convertirlo, con o senza modificazioni.

Invero, alcune modifiche si sono già viste: all’esame del Senato di una decina di giorni fa, a seguito dell’art. 3 – già previsto dal decreto legge originario – che prevede la non punibilità (per morte o lesioni del paziente) dell’esercente la professione sanitaria che somministra il vaccino COVID-19, quando l’uso del vaccino stesso è conforme alle indicazioni e circolari delle autorità, è stato inserito il nuovo art 3-bis, che recita testualmente:

“Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario durante lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19

1. Durante lo stato di emergenza epidemiologica da COVID19, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e successive proroghe, i fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale, commessi nell’esercizio di una professione sanitaria e che trovano causa nella situazione di emergenza, sono punibili solo nei casi di colpa grave.

2. Ai fini della valutazione del grado della colpa, il giudice tiene conto, tra i fattori che ne possono escludere la gravità, della limitatezza delle conoscenze scientifiche al momento del fatto sulle patologie da SARS-CoV-2 e sulle terapie appropriate, nonché della scarsità delle risorse umane e materiali concretamente disponibili in relazione al numero dei casi da trattare, oltre che del minor grado di esperienza e conoscenze tecniche possedute dal personale non specializzato impiegato per far fronte all’emergenza”.

Cosa significa tutto questo?

Significa che, durante lo stato di emergenza (prorogata, ad oggi, sino a fine luglio) la condotta dei medici e dei sanitari, per i reati di omicidio e lesioni personali, può essere punita solo per colpa grave, se l’errore si è determinato nel contesto ed a causa dell’emergenza pandemica.

Il comma 2 specifica che per accertare la colpa grave o meno, il giudice dovrà tenere conto del fatto che il COVID era (ed è ancora, per buoni tratti) una malattia sconosciuta, che in un contesto di emergenza le risorse, le energie e le forze erano e sono limitate, e che talvolta i pazienti (COVID o non COVID) sono stati curati da medici specializzati in rami diversi rispetto a quello in cui si sono trovati concretamente ad operare.

Invero, sembrano indicazioni di buon senso, che con la legislazione precedente già erano ricavabili.

Ancora una volta, dunque, più che una norma innovativa, le modifiche introdotte nel disegno di legge di conversione sembrano un indirizzo che il Legislatore vuole dare alla Magistratura, perché non si verifichi il pericolo di una colpevolizzazione di massa dei medici che, in un contesto straordinario e straordinariamente difficile, punisca i sanitari senza tenere conto della situazione.

E dunque, pur senza nulla togliere alla positività delle modifiche che probabilmente verranno introdotte, sembra necessario ridimensionare l’impatto concreto – a livello normativo e giuridico – di una modifica che riverbera i suoi effetti soprattutto a livello psicologico.

In ogni caso, vedremo nei prossimi giorni la stesura definitiva del testo della legge di conversione, che di certo farà discutere ancora a lungo.

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