Skip to content

Il medico ospedaliero deve avere una propria copertura assicurativa? Ecco cosa prevede la Legge Gelli

Il medico ospedaliero deve avere una propria copertura assicurativa? Ecco cosa prevede la Legge Gelli

Fin dal 2011 i medici che svolgono la loro professione in regime libero professionale devono essere assicurati.

Questo obbligo è stato esteso anche ai medici ospedalieri e comunque ai medici dipendenti di strutture sanitarie Pubbliche o convenzionate dal 2017, quando è entrata in vigore la Legge Gelli Bianco, che rappresenta il cardine della normativa di settore.

L’articolo 10, infatti, impone infatti a “ciascun esercente la professione sanitaria operante a qualunque titolo in strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private provvede alla stipula, con oneri a proprio carico, di un’adeguata polizza di assicurazione per colpa grave”.

La legge lega direttamente quest’obbligo del sanitario al diritto della struttura o dell’assicurazione che hanno pagato il risarcimento al paziente di richiedere le somme, o parte delle somme, pagate, al medico e quindi all’assicurazione dello stesso.

Il meccanismo che si sviluppa dunque è il seguente: il paziente danneggiato chiede ed ottiene il risarcimento dalla struttura o dall’assicurazione della struttura; il soggetto che ha pagato potrà poi “ripetere” (cioè chiedere indietro) la somma al medico o alla sua assicurazione.

Questo meccanismo si chiama rivalsa, e la legge Gelli stabilisce che è proprio ai fini di rendere effettivo il diritto alla rivalsa che il medico ospedaliero deve assicurarsi.

La legge, però, prevede una limitazione importante: la struttura e l’assicurazione possono rivalersi sul medico solo in caso di errore commesso con colpa grave.

Ma che cos’è la colpa grave?

Come spiegata anche dalla Cassazione, essa consiste nell’errore inescusabile, nella violazione grossolana dell’obbligo di diligenza, con un discostamento molto evidente del comportamento del medico dalle regole di diligenza, prudenza e perizia che il caso concreto avrebbe richiesto di osservare.

Si tratta dunque di un rischio e di un caso specifici e particolari, che da un canto limitano molto la necessità di attivare la polizza assicurativa, dall’altro tuttavia comportano delle ricadute molto importanti e concrete per il medico, che può ricevere una richiesta diretta di pagamento da parte della propria struttura, dell’assicurazione e addirittura, in certi casi, della Corte dei Conti.

Contattaci per la tua consulenza gratuita!

Articoli Correlati