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Scudo penale e booster vaccinale COVID-19: il consenso informato per il nuovo richiamo

Scudo penale e booster vaccinale COVID-19: il consenso informato per il nuovo richiamo

Il DL 44/2021, poi convertito con modificazioni con legge 28 maggio 2021, n. 76, prevede l’istituzione dell’ormai noto scudo penale per i medici vaccinatori.

L’art. 3 dello scudo penale prevede che, per i delitti di omicidio o lesioni gravi “verificatisi a causa della somministrazione di un vaccino per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV -2, effettuata nel corso della campagna vaccinale straordinaria … , la punibilità è esclusa quando l’uso del vaccino è conforme alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all’immissione in commercio emesso dalle competenti autorità e alle circolari del Ministero della salute relative alle attività di vaccinazione”.

In altre parole, un medico che rispetti le indicazioni e raccomandazioni per la somministrazione del vaccino, non può essere ritenuto colpevole di omicidio o lesioni gravi patite dai pazienti che eventualmente manifestino un effetto collaterale al vaccino stesso.

È evidente – e già ne abbiamo più volte parlato – che la previsione dello scudo penale è molto blanda, perché lascia scoperte ampie zone “di grigio”, come ad esempio la raccolta del consenso informato nella vaccinazione.

D’altro canto, proprio la relazione illustrativa che accompagna il decreto legge istitutivo dello scudo penale ha manifestamente ammesso che “la norma introdotta mira a rassicurare il personale sanitario e in genere i soggetti coinvolti nelle attività di vaccinazione”, tendendo più ad ottenere un effetto psicologico, che una tutela giuridica.

E dunque, invece, il problema a livello giuridico si ripropone oggi, con la riapertura della campagna vaccinale al cosiddetto booster, cioè alla terza somministrazione del vaccino.

È confermata, infatti, la tutela nella somministrazione materiale del vaccino, ma permangono tutti i problemi relativi alla raccolta del consenso informato, che non è disciplinata in modo particolare o diverso e che dunque ricade nella responsabilità del medico vaccinatore.

Al proposito, i moduli di consenso informato che fino ad oggi si sono succeduti, approvati dall’amministrazione pubblica,non sembrano particolarmente completi ed anzi sono stati a tratti ampiamente contestati per la poca chiarezza ed addirittura per delle contraddittorietà e dei punti bui, che lasciano il medico nella più grane incertezza e difficoltà.

Va da sé, dunque, che anche soprattutto nel caso delle vaccinazioni il medico deve fare particolare attenzione alla raccolta del consenso informato, che non deve limitarsi ad una firma nel modulo, ma deve accompagnarsi ad un dialogo con il paziente che mi da quest’ultimo nella condizione di capire più possibile e i benefici, le caratteristiche e i rischi della somministrazione del vaccino.

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