L’Ufficio del Massimario della Suprema Corte di Cassazione ha recentemente depositato la propria relazione sulle novità legislative previste dal cosiddetto “scudo penale” per i medici. Il Massimario ha offerto un’interpretazione ampia della norma, specificando che l’art. 3 limita la responsabilità penale del sanitario vaccinatore entro i limiti della colpa grave sia nei casi di imperizia (cioè la mancanza di abilità necessaria, soprattutto nell’esecuzione di un’azione, nel rispetto delle regole di cautela), che in quelli di imprudenza (un comportamento, anche omissivo, avventato e non ragionato) e negligenza (il non aver fatto quello che era doveroso fare), a differenza di quanto stabilisce la Legge Gelli per i casi “ordinari”, nei quali si limita la punibilità del sanitario entro i confini della colpa grave con riferimento alla sola ipotesi di condotta imperita.