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L’assicurazione RC dei medici: la storia infinita delle clausole claims made

L’assicurazione RC dei medici: la storia infinita delle clausole claims made

Da quando il modello di polizza definita “claims made” si è imposto nel mercato assicurativo del mondo dei professionisti e della RC dei medici, abbiamo assistito a tanti e tali stravolgimenti di fronte sulla valenza e sulla stessa validità di tali clausole, che è diventato difficile orientarsi.

Vediamo di fare un po’ di ordine.

Cosa si intende per claims made?

Si tratta di clausole per cui sono coperti i fatti (che si ritengono essere fonte di responsabilità) denunciati nel periodo di vigenza della polizza.

claims made

Facciamo un esempio: se io, medico di pronto soccorso, firmo la mia polizza assicurativa il 1/1/2021 con efficacia fino al 31/12/2021, sono coperto per i miei eventuali errori che vengono denunciati dai pazienti (ad esempio con richieste di risarcimento o con azioni penali) nell’arco del 2021.

Si slegano dunque i concetti di copertura assicurativa e di commissione del fatto, e si legano invece quelli di assicurazione e denuncia di sinistro.

Le clausole claims made, poi, possono essere pure o impure, queste ultime prevedono la copertura assicurativa solo se sia il fatto illecito che la denuncia di sinistro avvengano nel tempo di vigenza della polizza (nell’esempio di prima, il fatto accade e viene denunciato tra il 1.1.2021 ed il 31.12.2021), oppure se il fatto è avvenuto in un periodo determinato, previsto nel contratto assicurativo (ad es. fino a 10 anni prima).

Proprio con riferimento a questa caratteristica, la Suprema Corte di Cassazione nel 2016 ha confermato la validità delle polizze claims made impure, pure sollevando il dubbio che in alcuni casi queste non siano dirette a “realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento”.

Nel 2017 la stessa Cassazione ha voluto specificare in quali casi le clausole non realizzano interessi meritevoli di tutela, precisando che le clausole non possono attribuire un vantaggio ingiusto e sproporzionato a una parte contrattuale (la compagnia assicurativa), né costringere una parte (l’assicurato, cioè il medico o la struttura) in posizione di indeterminata soggezione rispetto alla compagnia, né ancora determinare l’assicurato a tenere condotte contrastanti con il dovere di solidarietà, costituzionalmente rilevante.

L’anno successivo, poi, la Cassazione è tornata di nuovo sull’argomento, negando che si possa discutere sulla meritevolezza della clausola claims made e dunque confermando che queste clausole sono sempre meritevoli (dunque sempre valide), ma sostituendo il giudizio di meritevolezza con un giudizio invece di adeguatezza contrattuale.

Nel 2020 la Suprema Corte ha ancora parzialmente modificato il proprio orientamento, affermando che alcune clausole claims made sono nulle, se rendono eccessivamente difficile per l’assicurato l’esercizio del proprio diritto (alla garanzia assicurativa): se infatti la copertura dipende dalla condotta (indipendente ed autonoma) del terzo che ritiene di essere stato danneggiato (il paziente), la clausola è nulla.

Come detto, diventa difficile allora orientarsi, ed è meglio approfondire al momento della stipula tutte le caratteristiche ed i limiti di operatività della polizza, per evitare di incorrere nel rischio di “buchi temprali” di copertura.

Per questo è essenziale farsi affiancare da dei professionisti del settore.

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