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La Colpa del Medico

La Colpa del Medico

A chi spetta l’onere della prova?

Con la sentenza n. 24167/19 la suprema Corte di Cassazione ha affermato che in processo, per poter vincere la causa contro il medico, la struttura che ha pagato il risarcimento del danno al paziente danneggiato deve provare la colpa del medico stesso.

Allo stesso modo, anche il paziente che intende fare causa al medico che l’ha curato deve provarne la colpa.

Ma è proprio così?

In prima battuta verrebbe da dire che è un grande passo avanti, ai fini dell’allontanamento tra la posizione del medico – che deve necessariamente essere meno esposta, perché un sanitario svolga la professione con un minimo di serenità – e la posizione della struttura, impegnata in prima linea nelle cause e negli accertamenti di responsabilità sanitaria.

La colpa del medicoSul fronte penalistico, però, certamente la risposta è no.

La responsabilità è personale, e dunque il medico sarà il primo, principale indagato, processato e giudicato per i fatti di cosiddetta “malasanità”.

E sul fronte civile? La risposta è “ni”.

Se infatti è vero che il peso di provare la colpa del medico ricade prima sul paziente e poi sulla struttura, è altrettanto vero che solitamente la prova consiste in una consulenza tecnica medico legale svolta in corso di causa e disposta dal Giudice.

Non c’è la necessità, quindi, per il paziente o per le strutture di fare particolari indagini o attivarsi in qualche modo, perché la perizia supplisce nei fatti a ogni ipotetica mancanza di prova sia della struttura che del paziente.

L’intento (apprezzabile) della Legge Gelli – Bianco, seguito correttamente dalla giurisprudenza, diventa pertanto poco più che uno specchietto per le allodole, grazioso ma dall’utilità molto limitata.

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