Il 18 gennaio 2021, la conferenza Stato Regioni dovrà esaminare la bozza del decreto attuativo previsto all’art. 10 della legge Gelli Bianco relativo ai “i requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private e per gli esercenti le professioni sanitarie, prevedendo l’individuazione di classi di rischio a cui far corrispondere massimali differenziati”.
La bozza dovrebbe disciplinare molti dei punti che la legge ha lasciato irrisolti, e – forse – chiarendo la situazione, far tornare l’interesse delle assicurazioni in ambito sanitario.
A cascata, questo sarebbe molto utile per cercare di offrire un servizio assicurativo più completo a favore dei medici e delle strutture, e certamente per tentare di calmierare i premi assicurativi.
Cosa andrebbero a disciplinare?
- In particolare l’art. 2 della bozza prevede proprio queirequisiti minimi di garanzia delle polizzeassicurative, in modo da un lato da garantire il diritto di risarcimento dei pazienti, e dall’altro da assicurare la tutela dei medici, dei sanitari e delle strutture.
- L’art. 3, inoltre, prevede l’oggetto specifico della garanzia, ed individua dunque l’ambito entro il quale le assicurazioni dovranno muoversi per poter offrire i loro prodotti ai medici ed alle strutture.
L’articolo 3, tuttavia, potrebbe prevedere anche l’inoperatività delle coperture assicurative per il caso in cui il medico non abbia raggiunto il 70% dei crediti formativi riferiti al triennio formativo antecedente rispetto al momento della verificazione del danno.
Diviene, dunque, importantissimo per il sanitario essere sempre in regola con l’educazione continua, pena il rischio di dover risarcire direttamente il paziente.
- Gli articoli seguenti, poi, individuano i massimali di garanzia delle polizze, l’efficacia temporale, ribadiscono l’applicabilità della garanzia nella forma claims made, pongono un limite al diritto di recesso da parte dell’assicuratore, esplicitano gli obblighi di pubblicità e trasparenza in capo alle strutture ed agli esercenti le professioni sanitarie.
Cosa rimane scoperto?
Quel che manca, a quanto parrebbe e a quanto ci risulta, però, è la gestione delle scoperture e delle franchigie, che non vengono mai nominate nella bozza del decreto attuativo e che dunque rimangono come punto interrogativo.
E per le strutture?
La bozza di decreto attuativo prosegue confermando che le strutture sanitarie possono ricorrere a misure analoghe di copertura patrimoniale, come già previsto dalla legge Gelli, anziché affidarsi alle assicurazioni, e riprende per le modalità concrete di accantonamento dei fondi rischi e dei fondi riserve sinistri molte delle modalità che concretamente sono già attuate dalle strutture sanitarie.
Il decreto (in bozza) si chiude con le norme transitorie e finali, che stabiliscono o stabilirebbero i limiti temporali di efficacia dello stesso.
Certamente l’emanazione del decreto attuativo risolverebbe non pochi problemi di applicabilità della legge e di interpretazione della stessa…
Purtroppo, però, il decreto attuativo così ipotizzato lascerebbe aperte questioni di primaria importanza e di grandissimo impatto concreto (basta pensare che la possibilità di imporre franchigie influisce non solo sull’importo del premio di polizza, ma anche e soprattutto sul numero e sul valore dei sinistri coperti o scoperti), e rischierebbe di penalizzare i medici e le strutture che vogliano assicurarsi.
Vi terremo aggiornati alla luce dei futuri sviluppi normativi.