Il Direttore Sanitario rappresenta la figura apicale obbligatoria all’interno di ogni unità operativa, reparto, struttura, casa di cura.
L’indicazione dei suoi compiti risale all’art. 53 della I. 12 febbraio 1968, n. 128 che prevede, tra gli altri, un particolare rapporto diretto tra il Direttore, il medico e la gestione della struttura.
Il direttore sanitario infatti risponde personalmente dell’organizzazione tecnico-funzionale e del buon andamento dei servizi igienico-sanitari.
Ed è proprio su questo particolare tipo di relazione e di responsabilità che si è soffermata recentemente la Suprema Corte di Cassazione, con una sentenza dai profili purtroppo penalizzanti (Cass. 32477/2019).
La Corte ha infatti ritenuto il direttore sanitario direttamente responsabile, per il principio secondo il quale “al direttore sanitario vanno riconosciute plurime attribuzioni, tra le quali vanno ricomprese quelle di carattere manageriale e medico-legale, in quanto egli verifica l’appropriatezza delle prestazioni medico-chirurgiche erogate, la corretta conservazione dei farmaci, organizza la logistica dei pazienti e, soprattutto, governa la gestione del rischio clinico.
Il direttore sanitario è il garante ultimo dell’assistenza sanitaria ai pazienti e del coordinamento del personale sanitario operante nella struttura, affinché tale attività sia sempre improntata a criteri di qualità e di sicurezza. “
Il direttore rappresenta quindi il referente ultimo e si assume la responsabilità della gestione della casa di cura sia sotto il profilo sanitario, sia per quanto riguarda l’organizzazione dei diversi servizi tecnici della casa di cura stessa.
I compiti
Tra questi compiti la Cassazione annovera anche quelli di:
- predisposizione di precisi protocolli inerenti al ricovero dei pazienti;
- accettazione dei medesimi pazienti;
- informativa interna di tutte le situazioni di rischio;
- gestione delle emergenze
- modalità di contatto di altre strutture ospedaliere cui avviare i degenti in caso di necessità;
- adozione di scorte di sangue e/o di medicine in caso di necessità.
Di conseguenza l’ampliamento e “il conferimento dei suindicati poteri comporta l’attribuzione al direttore sanitario di una posizione di garanzia giuridicamente rilevante, tale da consentire di configurare una responsabilità colposa per fatto omissivo per mancata o inadeguata organizzazione della casa di cura privata, qualora il reato non sia ascrivibile esclusivamente al medico e/o ad altri operatori della struttura”.
La Responsabilità
Uno speciale tipo di responsabilità dunque quella che graverebbe in capo al direttore sanitario, il quale, pur non avendo direttamente operato e interagito con il paziente danneggiato, si trova a dover rispondere per una colpa da “organizzazione”, fondata, secondo la Suprema Corte, sulla mancata applicazione e adozione di tutte le strategie e cautele organizzative e gestionali idonee ad evitare eventi lesivi nei confronti dei pazienti.
Ciò, evidentemente, con grave appesantimento della posizione del primario, che spesso si scontra con le carenze strutturali ed economiche, ma che per la giurisprudenza rimane comunque responsabile.