In linea generale, dal punto di vista civilistico, l’ospedale è tenuto a garantire il medico proprio dipendente sotto due fronti diversi.
Innanzitutto, infatti, secondo l’art. 1228 del codice civile, l’ospedale risponde direttamente nei confronti del paziente che lamenta di essere stato danneggiato a causa dell’errore del medico.
L’art. 1228 del codice civile, infatti, stabilisce che che chi si avvale dell’opera di ausiliari deve rispondere anche dei fatti dolosi o colposi di questi ultimi.
Nel nostro caso, la struttura ospedaliera, che si avvale dell’opera professionale dei medici e dei sanitari, deve quindi rispondere anche dell’operato di questi ultimi.
Inoltre, dal punto di vista contrattuale va segnalato che il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei medici, richiamando la legge Gelli che è la norma portante del settore sanitario, prevede espressamente che le ULSS e le strutture che operano direttamente o in convenzione con il servizio sanitario nazionale debbano essere provviste di copertura assicurativa o di altre analoghe misure per la responsabilità civile verso terzi e per la responsabilità civile verso i prestatori d’opera, anche per danni cagionati dal personale, compresi coloro che svolgono attività di formazione, aggiornamento nonché di sperimentazione e di ricerca clinica.

Il contratto collettivo specifica che l’obbligo di copertura assicurativa comprende pure l’ipotesi di responsabilità professionale extracontrattuale, le prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero in regime di convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale, nonché la telemedicina.
Questo significa che da un punto di vista esterno, nei confronti del paziente la struttura è tenuta a garantire il medico e a pagare in proprio il risarcimento nei confronti del paziente danneggiato.
Per gli operatori del settore, tuttavia, risulta evidente purtroppo che ci sono due grossi problemi di tenuta di questa normativa.
Il primo problema riguarda il fatto che la Legge Gelli prevede per la struttura l’obbligo di contrarre un’assicurazione ovvero, in alternativa, di dotarsi di “analoghe misure per la responsabilità civile”, lasciando ampia libertà alle aziende: ebbene, tali misure possono in realtà, nel silenzio della legge, essere efficaci o non efficaci.
Ad esempio se l’ospedale, anziché assicurarsi, come oggi può accadere, accantona una somma troppo esigua a bilancio per il pagamento dei risarcimenti, e ad un certo punto questo fondo si esaurisce, i risarcimenti successivi saranno senza copertura.
Questo comporterà chiaramente un grosso pericolo per il medico coinvolto nella causa.
Dal punto di vista del rapporto interno inoltre tra la struttura e il medico, inoltre, l’ospedale dopo aver pagato il paziente danneggiato potrà chiedere la restituzione di quanto pagato al medico dipendente, in determinati casi ed entro certi limiti (colpa grave).
Complessivamente, dunque, si può dire che formalmente l’ospedale è obbligato effettivamente a dare una copertura al medico, e fornirgli uno schermo.
Questo però non significa che la struttura deve stipulare una polizza a favore del medico, né che è tenua a proteggerlo in ogni caso.