Il medico dipendente di un ospedale o di una clinica, come ogni altro sanitario, anche se gode della protezione assicurativa (o equivalente) della propria struttura, deve in ogni caso per obbligo di legge provvedere a stipulare una polizza assicurativa che copra almeno gli errori commessi con colpa grave, a proprie spese ed a propria cura.
La Legge Gelli stabilisce infatti all’art. 10 che le strutture socio sanitarie pubbliche e private “devono essere provviste di copertura assicurativa o di altre analoghe misure per la responsabilità civile verso terzi … anche per danni cagionati dal personale”, anche in regime di intramoenia.
Tuttavia questo non basta.
L’assicurazione o comunque la garanzia che presta la struttura non è infatti di per sé sufficiente, poiché proprio la struttura e l’assicurazione che hanno pagato il risarcimento al paziente possono poi rivalersi – cioè chiedere un indennizzo in denaro – in caso di errore commesso con colpa grave, sul medico che ha errato.
La stessa legge Gelli, allora, stabilisce che anche i medici dipendenti di struttura devono avere una personale copertura assicurativa, proprio per la cosiddetta “colpa grave”.

Già in precedenti pubblicazioni abbiamo riportato che la colpa grave è l’errore marchiano, quello che si discosta grandemente dalle linee guida e dalle buone pratiche cliniche.
Considerata questa necessità di tutela individuale, soprattutto negli ultimi anni molte compagnie che assicurano gli ospedali propongono una piccola “estensione di polizza”, cioè un’apertura della copertura assicurativa, anche a favore dei medici e dei sanitari dipendenti, relativa proprio alla colpa grave.
Formalmente, queste polizze a favore dei medici rispettano la normativa e dunque sono sufficienti per un medico che lavora in struttura.
Sostanzialmente, però, può accadere che si verifichino dei problemi di tenuta della situazione concreta.
In effetti, pochi medici sanno che le polizze degli ospedali molto spesso hanno degli scoperti (cioè dei casi o dei limiti monetari in cui l’assicurazione comunque non risponde) molto importanti, anche dell’ordine di centinaia di migliaia di euro per un singolo evento.
Tali scoperti, se previsti, operano anche per il medico: questo significa che in caso di errore commesso, il medico può non è assicurato per i primi 100.000, 200.000, 500.000 € di risarcimento.
Certo, nel caso in cui si tratti di un errore per il quale il paziente danneggiato chiede magari 2.000.000 € di risarcimento, è sempre meglio di niente… ma certamente la polizza non copre nel 70% dei casi, quando la richiesta risarcitoria è di 100.000 o 200.000 €.
In quei casi, infatti, il medico rimane solo.
In realtà è per questo che queste estensioni costano poco, proprio perché normalmente offrono concretamente molto poco al medico ospedaliero.
Inoltre, queste estensioni si rifanno ad un contratto di base che è stipulato tra due enti, e che non è pensato a tutela del medico, ma in prima battuta a difesa della struttura.
Possono insorgere dunque delle situazioni molto delicate da gestire, per cui in realtà per il medico è più tutelante stipulare una propria polizza assicurativa per la responsabilità professionale, con un’impresa assicuratrice ed un contratto autonomi.