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La responsabilità sanitaria e l’onere della prova

La responsabilità sanitaria e l’onere della prova

Cosa devono provare il medico e la struttura sanitaria?

Una recente ordinanza della Suprema Corte di Cassazione ha confermato un orientamento ormai abbastanza consolidato sulla responsabilità sanitaria e sull’onere della prova.

Ebbene, nel caso in cui un paziente trascini in giudizio l’ospedale o la struttura sanitaria, la Cassazione conferma che per accertare come esistente la responsabilità si segue un doppio ciclo: “a monte si pone quello relativo all’evento dannoso e alla sua derivazione causale, la cui prova grava sul creditore/danneggiato secondo il criterio della “preponderanza dell’evidenza“; a valle si pone, invece, quello relativo alla possibilità (o meno) di adempiere, essendo il debitore/danneggiante ammesso a provare “che una causa imprevedibile ed inevitabile ha reso impossibile la prestazione” (Cass. Civ. Sez. III, Ord. 11.11.2020, n. 25288).

ONERE PROVAIn altre parole, questo significa che prima di tutto il paziente deve dimostrare il fatto e soprattutto il collegamento diretto ed immediato causale tra le condotte che si assumono errate ed il danno lamentato, e solo in un momento successivo, quando è stato acclarato questo, la struttura deve provare di non aver potuto evitare il danno, per una causa non dipendente dalla propria colpa.

Ipotizziamo un esempio: un paziente sostiene di non poter più deambulare a causa di un errore del chirurgo nell’intervento di protesi all’anca.

Ebbene, è il paziente a dover dimostrare di essere stato operato e che proprio a causa dell’intervento chirurgico non riesce più a camminare, nonché a dover specificare quale preciso errore avrebbe commesso il chirurgo.

Solo in un momento successivo l’ospedale dovrà liberarsi dalla ipotetica responsabilità affermando, ad esempio, che l’impossibilità di camminare del paziente deriva non dall’intervento, ma dalle condizioni cliniche pregresse o concomitanti del paziente, oppure che anche se l’operazione fosse stata eseguita con una diversa tecnica, o più precocemente, quest’ultimo non potrebbe comunque oggi camminare.

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