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La responsabilità dell’équipe nel decorso post operatorio

La responsabilità dell’équipe nel decorso post operatorio

Negli ultimi decenni la Giustizia si è interessata incessantemente del settore della responsabilità professionale, talvolta mutando i propri precedenti orientamenti, talaltra confermandoli, così restringendo o allargando le maglie della responsabilità stessa.

Così – pare – ha inteso fare la Suprema Corte di Cassazione con la propria recente pronuncia 32871/2020, con la quale gli Ermellini hanno statuito che l’équipe ed in particolare il capo équipe, sono responsabili nei confronti del paziente non solo in ambito operatorio, ma anche post operatorio, e devono osservare e monitorare gli eventuali segnali di allarme di una complicanza post chirurgica, senza poter considerare esaurito il loro compito in sala operatoria.

responsabilità equipe

Tutto il team operatorio ed in particolare il capo équipe assumono infatti una posizione di garanzia nei confronti del paziente, da cui deriva l’obbligo di prevenire ed evitare qualsiasi evento dannoso possa occorrere al paziente stesso.

Si tratta dunque di un rapporto di cura, di attenzione e di diligenza particolari, che secondo la Cassazione vanno al di là del tavolo operatorio.

Di una complicanza occorsa durante l’intervento, ma emersa poi da controlli successivi, è stato infatti ritenuto con tale sentenza direttamente responsabile il medico chirurgo capo équipe, con ogni conseguenza sia penale che civile.

È evidente che questa decisione potrà produrre importanti effetti sul fronte della responsabilità professionale medica, per tutti i gruppi operatori ma soprattutto per i medici che dirigono le équipes chirurgiche, che vedono così ampliare il raggio, anche sotto il profilo temporale, della loro responsabilità civile e penale.

È chiaro altrettanto che questo impatterà pure sulla disciplina del consenso informato, considerato che, anche se un paziente ha reso un consenso pienamente consapevole sui rischi di un’operazione (come ad esempio il rischio di un’incisione accidentale di un organo durante un intervento all’intestino), potrà comunque invocare la responsabilità del medico che l’ha operato – con conseguente richiesta di risarcimento e/o di condanna penale – perché, verificatosi quello specifico rischio previsto, egli non è stato curato o gestito correttamente dal chirurgo nella fase post operatoria.

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