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Telemedicina in aggiornamento

Telemedicina in aggiornamento

La pandemia ha riaperto prepotentemente la questione della telemedicina, che se fino ad un anno fa era utilizzata sporadicamente e prevalentemente solo tra medici come teleconsulto, ora si trova alla ribalta, più per necessità che per affezione dei pazienti e degli stessi sanitari.

Ciò, invero, anche perché sono sempre mancate le direttive ed i riferimenti per poterla utilizzare al meglio, senza esporre ad eccessivi rischi i medici ed i pazienti.

Tuttavia, il protrarsi della situazione emergenziale e la conseguente urgente necessità di riorganizzare la medicina del territorio hanno dato una forte spinta all’utilizzo della telemedicina, sicché sono finalmente state discusse dalla conferenza Stato – Regioni delle linee guida che disciplinano con maggiore chiarezza quali possono essere le prestazioni erogate in regime di telemedicina e, al contempo, quali limiti anche tecnico – informatici devono essere rispettati.

Ciò certamente potrà favorire lo scambio di informazioni tra professionisti così da perfezionare, in tempi brevi se non addirittura in tempo reale, l’anamnesi e il percorso terapeutico del paziente.

Ed ancora, permetterà un più rapido monitoraggio di pazienti con patologie note e che necessitano di continui follow up, che ad oggi sono quelli più esposti al pericolo collegato con la difficoltà di accedere agli ospedali.

La conferenza Stato – Regioni ha dunque discusso innanzitutto delle 4 diverse tipologie di attività che, previo il consenso del paziente, potranno essere svolte in modalità da remoto:

  • Televisita: è quell’atto medico con cui il professionista interagisce a distanza in tempo reale con il paziente. È bene precisare che la televisita, come previsto anche dal codice di deontologia medica, non può essere mai considerata il mezzo per condurre la relazione medico-paziente esclusivamente a distanza, né può essere considerata in modo automatico sostitutiva della prima visita medica in presenza.

Sarà discrezione e cura del medico valutare l’opportunità, caso per caso, dell’utilizzo di tale strumento di rilevazione o monitoraggio a distanza dei parametri biologici e di sorveglianza clinica.

  • Teleconsulto medico: è l’atto medico con cui il professionista interagisce a distanza con altri professionisti per dialogare, anche tramite una videochiamata, riguardo la situazione clinica di un paziente, basandosi primariamente sulla condivisione di tutti i dati clinici, i referti, le immagini, gli audio-video riguardanti il caso specifico.

Il teleconsulto può avvenire anche in modalità asincrona tra i professionisti qualora le condizioni del paziente lo consentano, ovvero non ci siano condizioni di urgenza ovvero quando all’incontro non sia presente anche il paziente stesso, quindi si concretizzi in un incontro esclusivamente tra medici.

  • Teleconsulenza medico-sanitaria: è un’attività sanitaria, non necessariamente medica ma comunque specifica delle professioni sanitarie, che si svolge a distanza ed è eseguita da due o più persone che hanno differenti responsabilità rispetto ad un caso specifico.

Si pensi ad esempio ai casi di terapie e trattamenti da svolgersi a domicilio tramite l’ausilio di personale infermieristico (fisioterapia, logopedia e similari), ovvero di altri specialisti che svolgono trattamenti rivolti al paziente su indicazione terapeutica del medico competente.

L’utilità è quella di un video-collegamento che permetta di ricevere indicazioni più specifiche sul caso concreto in caso di dubbi o di condizioni particolari.

In ogni caso entrambi i sanitari devono avere la possibilità di condividere anche eventuale la documentazione medica necessaria.

  • Telerefertazione: sostituisce il momento della riconsegna e della lettura del referto a seguito di esame clinico – strumentale, e consiste in una relazione rilasciata dal medico che viene scritta e trasmessa per mezzo di sistemi digitali e di telecomunicazione.

La possibilità di ricevere il referto a casa, o direttamente di farlo pervenire al medico curante, anche tramite una chiamata / videochiamata, facilita e talvolta anticipa i tempi altrimenti necessari per l’incontro fisico tra le parti.

  • Certificazione medica: questo, invero, è uno dei casi più delicati, anche per la grande responsabilità a cui espone il medico, civile e penale, per un eventuale falso o errato certificato. A maggior ragione, dunque, dovrà essere il medico, caso per caso a operare una scelta di percorribilità o meno di una visita da remoto.

Telemedicina in aggiornamento

Ovviamente tutti i sistemi di telemedicina dovranno inserirsi in un contesto misto che integri al suo interno sia la possibilità della telemedicina che l’insostituibile contatto diretto e fisico con il paziente.

Un tanto, sia per sopperire ai limiti che una visita da remoto comporta, sia per l’essenzialità del rapporto umano che è connaturato alla relazione medico – paziente e che restituisce, non solo in termini prettamente anamnestici, un quadro spesso più completo e chiaro della condizione realmente vissuta dal paziente.

Modalità operative e organizzative

Le nuove linee guida si soffermano poi sulle modalità operative di organizzazione degli appuntamenti in telemedicina, ma per quanto qui di interesse, va detto che, purtroppo, non sono ancora stati chiariti punti focali come la preliminare raccolta del consenso del paziente il quale – si afferma – deve essere compiutamente informato delle modalità di contatto, di trattamento dei dati e documenti sensibili, di quali strutture verranno a conoscenza dei dati e, per ognuna di esse, a quali livelli di responsabilità saranno tenute.

Si tratta dunque di un’informativa di certo complessa e specifica, nuova nelle modalità e nei dati da mettere a disposizione del paziente, che può esporre il professionista a rischi importanti qualora il consenso ricevuto non dovesse risultare “totalmente informato” e il paziente dovesse quindi dolersi di lesione della privacy.

Purtroppo, in mancanza di previsioni specifiche, continueranno a valere le (già vaghe) indicazioni sulla raccolta del consenso informato “in presenza”, che però sembrano assolutamente mal conciliarsi con le indicazioni e previsioni sulla privacy del diritto informatico, molto più stringente.

In effetti, non possiamo dimenticare che, rimanendo in ambito di responsabilità professionale, come in ogni atto medico, il professionista rimane completamente responsabile della prestazione erogata nell’esercizio della propria funzione.

E se da una lato tale responsabilità sembrerebbe dover essere contemperata dai limiti derivanti da questo strumento di contatto alternativo, dall’altro viene chiaramente specificato che incombe sul medico una ulteriore e più attenta valutazione preliminare necessaria a comprendere se sia opportuno o sufficiente lo svolgimento di una visita esclusivamente da remoto.

Le stesse linee guida fanno espressamente riferimento a questo: “ai fini della gestione del rischio clinico e della responsabilità sanitaria, il corretto atteggiamento professionale consiste nello scegliere soluzioni operative che – dal punto di vista medico-assistenziale – offrano le migliori garanzie di proporzionalità, appropriatezza, efficacia e sicurezza e nel rispetto dei diritti della persona.”

Il che – pare – sembrerebbe adombrare purtroppo, in ottica di responsabilità sanitaria, il pericolo di una ulteriore possibilità di contestazione da parte del paziente proprio su tale opportunità o sufficienza, in mancanza di chiare indicazioni.

È certo il servizio che deve essere garantito ai pazienti non può che corrispondere ai migliori standard e ciò, conseguentemente, non può subire alcun temperamento a causa della diversa modalità di approccio al paziente, ma ciò non dovrebbe comportare automaticamente – come invece accade anche in questo caso – un appesantimento della posizione di garanzia del professionista nei confronti dell’utenza.

Ancora, le linee guida stabiliscono che sarà compito delle strutture mettere a disposizione tutti i dispositivi, programmi, mezzi ed strumenti di sicurezza per garantire l’efficace svolgimento di tale modalità alternativa, ma anche su questo punto sarà onere del medico comprendere se gli strumenti a sua disposizione possano considerarsi sufficienti e soddisfacenti al perseguimento di quegli standard di assistenza sanitaria previsti, dovendosi altrimenti astenere dall’utilizzo di tale modalità alternativa.

Certamente, dunque, la conferenza Stato – Regioni ha segnato un importante passo avanti nell’evoluzione della telemedicina, ma molti molti dubbi e perplessità rimangono ancora irrisolti.

Manca ancora, inoltre, quell’impianto pratico nonché normativo e giurisprudenziale utile a comprendere meglio entro quali spazi potersi muovere, che confidiamo possa essere messo in campo a breve.

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