Quale tutela patrimoniale rimane al medico se la struttura non risponde?
Il decreto milleproroghe (D.L. 31 dicembre 2020, n. 183) – quello, per intenderci, che ha congelato gli sfratti sugli immobili ad uso abitativo fino al 30 giugno prossimo, che ha congelato i termini per la prescrizione dei contributi di previdenza e assistenza obbligatoria e prorogato le norme sullo smart working – ha prorogato pure fino al 31 dicembre 2021 la sospensione delle esecuzioni nei confronti delle strutture sanitarie, già prevista all’articolo 117, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, varato durante la prima ondata della pandemia COVID-19, dimenticando però purtroppo la tutela dei medici.
Nello specifico infatti l’articolo 117, comma 4, reca: “… nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive”.
Dunque, in parole semplici tutti i pignoramenti promossi nei confronti delle aziende ospedaliere, che già erano sospesi per il 2020, sono bloccati ora fino al 31 dicembre 2021.
Eppure le cause ed i processi nei confronti di medici ed ospedali proseguono ed anzi incrementano, e si attende “l’ondata di piena” proprio tra il 2021 ed il 2023.
Questo meccanismo, purtroppo, non può che comportare un serio aggravamento della posizione personale dei medici.
Se non si possono più pignorare le ASL, infatti, è più che prevedibile che i pazienti faranno causa e cercheranno di pignorare direttamente i patrimoni dei medici.
Nonostante le proposte dell’anno scorso, infatti, nessuno scudo è stato creato per i sanitari, mentre – pur senza che sia stato nominato formalmente in tal modo – il blocco dei pignoramenti (che peraltro ben potrebbe essere prorogato nuovamente a dicembre prossimo, magari sino alla fine anche amministrativa della pandemia) è e rimane una protezione di fatto durissima per le strutture.
Cosa può fare il medico per difendersi?
Deve giocare d’anticipo.
La tutela del medico, e la sua tranquillità, risiedono infatti nel pensare preventivamente ai rischi che corre nello svolgere la sua professione.
Di certo, infatti, l’assicurazione per la colpa grave, prevista come obbligatoria per i medici, non è più sufficiente per tutelare veramente il sanitario.
Esistono allora delle forme di assicurazione più pregnanti, come l’assicurazione rc (cioè assicurazione per responsabilità civile) per colpa lieve, ed anche la tutela legale.
Si possono anche predisporre delle forme di tutela patrimoniale più “raffinata”, che vanno dal semplice fondo patrimoniale alla cosiddetta “separazione” dei patrimoni.
È bene, tuttavia, ricordare che ogni forma di protezione patrimoniale è consentita solo se attuata con largo anticipo, quando non vi sono problemi (almeno noti) di responsabilità professionale del medico.
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