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Il vaccino COVID-19 e il consenso informato

Il vaccino COVID-19 e il consenso informato

Vaccino Covid: una responsabilità e due insidie per il medico

Nelle ultime settimane si sta svolgendo una vasta campagna di vaccinazione della popolazione contro il COVID-19, largamente pubblicizzata ed incoraggiata dalle autorità.

La somministrazione del vaccino covid comporta, come sempre e come noto, che venga acquisito un consenso informato e consapevole del paziente che viene vaccinato, ma di questo si parla molto meno, come se fosse un aspetto secondario o scontato.

Tuttavia, dal nostro punto di vista questa nuova vaccinazione appare particolarmente insidiosa per il medico, e dunque deve essere oggetto di grande attenzione, almeno per due ordini di motivi.

  • La prima ragione consiste nel fatto che risulta molto difficile per il medico spiegare al paziente compiutamente i possibili effetti avversi, i rischi e gli ipotetici danni che potrebbero derivare dal vaccino, considerato che degli stessi si sa, almeno per quanto concerne gli effetti a lungo periodo, ancora poco.

VACCINO COVID

Questo, tuttavia, reca in sé il pericolo che un soggetto vaccinato possa lamentare, a distanza di tempo, di non aver reso un consenso pienamente informato e di aver riportato dei danni legati alla vaccinazione, per poi citare in tribunale il medico che ha somministrato la dose di vaccino.

Tale rischio, invero, avrebbe potuto essere mitigato, se non eliminato, con una diversa condotta politica, di presa in carico del problema e della sua soluzione (ad esempio, rendendo obbligatoria la vaccinazione, ovvero creando un protocollo specifico per l’assunzione del consenso informato).

  • Il secondo, grande pericolo, consiste nel fatto che il modulo di consenso informato diramato dal Ministero della salute non prevede espressamente che il consenso alla vaccinazione venga reso da e ad un medico.

Questo, in realtà, contrasta con quanto prevede la legge, secondo la quale solo il medico può acquisire il “consenso informato , nel quale si incontrano l’autonomia decisionale del paziente e la competenza, l’autonomia professionale e la responsabilità del medico”, appunto (art. 1 L. 219/2017).

Non solo.

Pure lo stesso codice deontologico medico ricorda che “l’acquisizione del consenso o del dissenso è un atto di specifica ed esclusiva competenza del medico, non delegabile” (art. 35 Cod. Deont. Med.).

Eppure, né il primo modulo pubblicato dal ministero della salute, né la sua revisione prevedono la sottoscrizione anche del medico.

Questa poca chiarezza potrebbe indurre in errore i medici, che potrebbero pensare di non dover sottoscrivere personalmente il consenso informato, e di poter piuttosto delegare la fase “amministrativa” di segreteria al personale sanitario in generale.

Nulla di più pericoloso!

Anche se entrambi i moduli parlano solo di personale sanitario, infatti, in realtà può e deve solamente il medico sottoscrivere il consenso informato, insieme con il paziente.

Il rischio, altrimenti, è che esso sia considerato del tutto invalido, e perciò esponga il medico al rischio di un processo penale o una causa civile per lesione del diritto di autodeterminazione.

È necessario, quindi, che il medico presti grande attenzione e si informi per la propria tutela e protezione.

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